
Tante novità per le locazioni turistiche in Puglia: con l’articolo 5 della Legge Regionale Puglia n. 15/2025 entrano in vigore nuovi obblighi per chi affitta immobili a uso turistico, anche in forma non imprenditoriale.
L’obiettivo della Regione Puglia è regolamentare in modo più chiaro il settore, aumentando trasparenza, sicurezza e tutela degli ospiti. Ma cosa succede al proprietario di un immobile? Vediamo cosa fare concretamente per essere in regola.
1. Comunicazione di Inizio Attività (CIA locazioni turistiche): obbligatoria per le locazioni turistiche non imprenditoriali
Chi affitta un immobile ai turisti senza partita IVA (per capire se rientri o meno in questa categoria di proprietario leggi il mio approfondimento Affitti brevi 2026: cosa devi sapere) deve presentare la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) al SUAP del Comune in cui è situato l’immobile. Nella CIA devono essere indicati:
- dati anagrafici del proprietario/locatore (o altro soggetto avente titolo);
- codice fiscale del dichiarante;
- indirizzo completo dell’immobile e identificativi catastali;
- titolo di disponibilità dell’immobile (proprietà, usufrutto, locazione, comodato, altro);
- qualificazione dell’attività come locazione turistica non imprenditoriale;
- capacità ricettiva (numero massimo di posti letto);
- periodo di esercizio (annuale o stagionale);
- Codice Identificativo Regionale (CIS) ottenuto tramite DMS Puglia;
- planimetria quotata dei locali in scala almeno 1:50;
- dichiarazione di agibilità dell’immobile;
- dichiarazione di rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza;
- impegno al rispetto degli obblighi di pubblica sicurezza, flussi turistici e normativa fiscale.
La CIA ha efficacia immediata, salvo controlli successivi del Comune.
2. Locazioni turistiche già avviate e ancora da avviare: attenzione alle scadenze
Se la locazione turistica era già attiva prima del 30 settembre 2025, il proprietario deve adeguarsi presentando la CIA locazioni turistiche (o SCIA se imprenditoriale) entro 365 giorni, cioè entro il 30 settembre 2026. In mancanza, l’attività è considerata priva di titolo e può essere sanzionata. Altrimenti, se la locazione turistica è ancora da avviare, la CIA o la SCIA deve essere presentata prima dell’avvio dell’attività.
3. Polizza assicurativa obbligatoria
Tutte le locazioni turistiche, imprenditoriali e non, devono essere coperte da una polizza di responsabilità civile verso i clienti, con massimale adeguato al numero di posti letto. È un requisito essenziale e va indicato e allegato nella CIA/SCIA.
4. CIS e CIN: restano obbligatori
Oltre aquesti adempimenti regionali, va richiesto il CIS tramite il DMS Puglia e successivamente va ottenuto il CIN nazionale. I codici devono essere esposti negli annunci online, nei contratti e secondo le regole comunali anche sull’immobile.
5. Altri obblighi da non dimenticare
Chi affitta ai turisti deve inoltre:
- comunicare arrivi e presenze (SPOT / ISTAT);
- registrare gli ospiti su Alloggiati Web (Pubblica Sicurezza);
- riscuotere e versare l’imposta di soggiorno, se prevista;
- comunicare al SUAP eventuali sospensioni o cessazioni dell’attività.
Conclusione
- Verifica l’agibilità e la conformità urbanistica
- Stipula la polizza assicurativa obbligatoria
- Presenta la CIA (o SCIA se imprenditoriale)
- Ottieni e utilizza correttamente CIS e CIN
- Rispetta obblighi di sicurezza, statistici e fiscali
Adeguarsi alla nuova normativa significa evitare sanzioni e gestire la locazione turistica in modo corretto e professionale. La nostra agenzia ThePuglia Immobiliare può assistervi nella valutazione del tuo immobile e nella presentazione della CIA: contattaci al 392.6216450.
Riferimento legislativo: Introdotte la CIA – Comunicazione Inizio Attività per le locazioni turistiche non imprenditoriali e la polizza assicurativa per tutte le locazioni turistiche
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