Il regolamento dell’Imposta di Soggiorno del Comune di Porto Cesareo, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 25/11/2014 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 30/11/2017 scrive quanto segue (abbiamo riportato soltanto le informazioni più rilevanti per il nostro settore, per visualizzare il regolamento completo cliccate qui al sito del Comune di Porto Cesareo).

L’imposta di soggiorno è applicata ai pernottamenti che avvengono nelle […] strutture ricettive extra-alberghiere: appartamenti ammobiliati utilizzati per locazioni turistiche brevi, ogni altro alloggio gestito da agenzie di intermediazione immobiliare e simili […]

Quando si paga l’imposta di soggiorno

L’imposta di soggiorno si applica per i pernottamenti che avvengono nel seguente periodo dell’anno: dal 1 maggio al e dal 1° ottobre al 30 settembre.

L’imposta di soggiorno è da pagare direttamente al momento dell’ingresso nell’alloggio.

Importo dell’imposta di soggiorno

L’imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: […] Case appartamenti vacanze; Residenze turistiche e residence; Case per ferie e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Porto Cesareo.

Misura dell’importo dell’imposta di soggiorno

L’imposta è applicata fino ad un massimo di n. 7 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive.

In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l’eventuale già avvenuta E0486/4 corresponsione dell’imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purchè risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.

Elenco delle esenzioni al pagamento dell’imposta di soggiorno

1. Al pagamento dell’imposta sono esentati i seguenti soggetti:

a) i minori sino al giorno del compimento del 16°anno di età;

b) gli anziani dal giorno del compimento del 70° anno di età;

c) gli appartenenti alle forze di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;

d) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;

e) i diversamente abili regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di disabilità e beneficiari dell’indennità di accompagnamento e un accompagnatore;

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

h) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l’attività lavorativa;

i) i soggetti che soggiornano nelle strutture ricettive a spese dell’Amministrazione Comunale.

2. I soggetti che in base al precedente comma possono usufruire dell’esenzione dell’imposta dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicando i motivi dell’esonero (All.A/All.B). La predetta dichiarazione deve essere consegnata al gestore della struttura che è tenuto a conservarla per poi trasmetterla agli uffici comunali per i successivi riscontri, unitamente alla dichiarazione annuale.

Per qualsiasi ulteriori informazione, siamo a vostra disposizione.